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ULTIME NOTIZIE:  

 

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Voucher

 

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs act. Le modifiche introdotte entrano in vigore a partire dall’8 ottobre 2016. In particolare è in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria che permette l'annunciata tracciabilità  dei voucher per  evitarne l’uso fraudolento.

Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.  Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:

  1. imprenditori non agricoli o professionisti e
  2. imprenditori agricoli:

1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Fino a quando l'INPS o Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme di comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

 

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in arrivo possibile comunicazione di cancellazione dal VIES

 

Come noto, l’iscrizione al VIES (registro telematico delle partite Iva comunitarie) è presupposto indispensabile per effettuare acquisti/vendite di beni/servizi da/a soggetti dotati di partita Iva ubicati in altri paesi della UE.

 

Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, ha chiarito che l’iscrizione al VIES “costituisce … presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da un contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”.

 

Come ci si iscrive al VIES

In sede di apertura della partita Iva il soggetto se ritiene di dover avere scambi con soggetti UE (ad esempio, molto banalmente, l’acquisto tramite internet del software Adobe Reader, oppure dell’antivirus come Intel security) deve manifestare l’intenzione di iscriversi al Vies compilando l’apposita casella, ossia:

·         quadro I, campo “Operazioni Intracomunitarie”, del mod. AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e del mod. AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;

·         quadro A, casella “C”, del mod. AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA.

 

Per coloro i quali, invece, già posseggono la partita Iva, l’opzione va espressa mediante l’apposita funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (per i soggetti abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato.

 

In entrambi i casi (inizio attività/attività già iniziata) l’opzione ha effetto immediato, come si può verificare collegandosi all’indirizzo:

 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

 

La cancellazione d’ufficio dal VIES

La cancellazione dal VIES può essere ovviamente volontaria, utilizzando sempre i canali telematici dell’Agenzia, laddove il soggetto ritiene in prospettiva di non dover effettuare scambi con soggetti UE (ma chi lo può mai dire?), oppure d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate, in conseguenza:

§  dell’esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;

§  della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi posto che l’art. 35, comma 7-bis, DPR n. 633/72 dispone che “si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.

 

A seguito di interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate in verità la suddetta verifica retrocede al 1° trimestre 2015. Dunque, se da allora il soggetto non ha trasmesso alcun modello Intra, l’agenzia comunicherà l’avvio della procedura di cancellazione dal VIES.

La cancellazione avrà poi effetto dal 60° giorno successivo.

 

Quando si può chiedere il mantenimento nel VIES

Laddove si dovesse ricevere una comunicazione di prossima cancellazione dal Vies, se si è interessati al mantenere l’iscrizione ci si può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e fornire:

§  la documentazione relativa alle operazioni intraUE effettuate (per le quali si deve ancora trasmettere il modello Intra e dunque non ancora intercettate dall’Agenzia);

§  in alternativa adeguati elementi sulle operazioni intraUE in corso o da effettuare (contratti in corso, email con accettazione ordini, etc.).

 

Se non si è in grado di fornire documentazione utile ci si deve rassegnare alla cancellazione con la precisazione che la cancellazione medesima non pregiudica la possibilità di richiedere successivamente una nuova iscrizione al Vies.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

 

 

Cartelle di pagamento via PEC: l’eccezione diventa regola
La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC <>, sinora operata solo in via sperimentale nei confronti di società di persone e di capitali di alcune Regioni (Molise, Toscana e Lombardia), diventerà l’unica valida modalità di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di PEC. L’ora X scatterà dal 1° giugno 2016: a decorrere da tale data, le cartelle di pagamento, in conformità ai contenuti della riforma della riscossione dettata dal D.Lgs. n. 159/2015 in attuazione della delega fiscale, viaggeranno solo via PEC anche per imprese individuali, società e professionisti.
I:\sito iel\www.impresaelavoro.it\RTF\Canone Tv.rtf