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ULTIME
NOTIZIE:
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Voucher
Pubblicato,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n.
185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al
Jobs act. Le modifiche introdotte entrano in vigore a
partire dall’8 ottobre 2016. In particolare è in vigore la
comunicazione preventiva obbligatoria che permette l'annunciata tracciabilità dei voucher per evitarne l’uso
fraudolento.
Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i
voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di
ciascuna prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. Vi è però una importante
distinzione nelle modalità di comunicazione tra:
1. i committenti imprenditori non agricoli o
professionisti, che ricorrono a prestazioni di
lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio
della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di
inizio e di fine della prestazione.
2. I
committenti imprenditori agricoli sono
tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3
giorni.
Fino a quando l'INPS o Ministero non darà indicazioni
precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare
le forme di comunicazione preventiva previste per il lavoro
intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
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in arrivo possibile
comunicazione di cancellazione dal VIES
Come noto, l’iscrizione al VIES (registro telematico
delle partite Iva comunitarie) è presupposto indispensabile per effettuare
acquisti/vendite di beni/servizi da/a soggetti dotati di partita Iva ubicati in
altri paesi della UE.
Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare
1.8.2011, n. 39/E, ha chiarito che l’iscrizione al VIES “costituisce …
presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti
comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente
le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da un contribuente
italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi
intracomunitari”.
Come ci si iscrive al VIES
In sede di apertura della partita Iva il soggetto se
ritiene di dover avere scambi con soggetti UE (ad esempio, molto banalmente,
l’acquisto tramite internet del software Adobe Reader, oppure dell’antivirus
come Intel security) deve manifestare l’intenzione di iscriversi al Vies compilando l’apposita casella, ossia:
·
quadro I, campo
“Operazioni Intracomunitarie”, del mod. AA7 per i
soggetti diversi dalle persone fisiche e del mod. AA9
per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
·
quadro A, casella “C”,
del mod. AA7 per gli enti non commerciali non
soggetti passivi IVA.
Per coloro i quali, invece, già posseggono la partita
Iva, l’opzione va espressa mediante l’apposita funzione presente sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (per i soggetti abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero
tramite un intermediario abilitato.
In entrambi i casi (inizio attività/attività già
iniziata) l’opzione ha effetto immediato, come si può verificare collegandosi
all’indirizzo:
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm
La cancellazione d’ufficio dal VIES
La cancellazione dal VIES può essere ovviamente
volontaria, utilizzando sempre i canali telematici dell’Agenzia, laddove il
soggetto ritiene in prospettiva di non dover effettuare scambi con soggetti UE
(ma chi lo può mai dire?), oppure d’ufficio da parte dell’Agenzia delle
entrate, in conseguenza:
§ dell’esito negativo dell’attività di controllo circa
la correttezza e completezza dei dati forniti;
§ della mancata presentazione dei modd.
Intra per 4 trimestri consecutivi posto che l’art. 35, comma 7-bis, DPR n.
633/72 dispone che “si presume che un soggetto passivo non intende più
effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun
elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di
inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate
procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo
precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.
A seguito di interpretazione fornita dall’agenzia
delle entrate in verità la suddetta verifica retrocede al 1° trimestre 2015.
Dunque, se da allora il soggetto non ha trasmesso alcun modello Intra,
l’agenzia comunicherà l’avvio della procedura di cancellazione dal VIES.
La cancellazione avrà poi effetto dal 60° giorno
successivo.
Quando si può chiedere il mantenimento nel VIES
Laddove si dovesse
ricevere una comunicazione di prossima cancellazione dal Vies,
se si è interessati al mantenere l’iscrizione ci si può
rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e fornire:
§ la documentazione relativa alle operazioni intraUE effettuate (per le quali si deve ancora trasmettere
il modello Intra e dunque non ancora intercettate dall’Agenzia);
§ in alternativa adeguati elementi sulle operazioni intraUE in corso o da effettuare (contratti in corso, email
con accettazione ordini, etc.).
Se non si è in grado di fornire documentazione utile
ci si deve rassegnare alla cancellazione con la precisazione che la
cancellazione medesima non pregiudica la possibilità di richiedere
successivamente una nuova iscrizione al Vies.
Lo studio resta a disposizione per eventuali
chiarimenti